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D.M. 07/05/2003
a) fotocopia autenticata del certificato rilasciato dall'organismo accreditato
b) copia della politica ambientale dell'impresa
c) relazione sui risultati raggiunti contenente il prospetto riepilogativo dei costi, con il dettaglio degli stessi
d) fotocopie autenticate dei documenti contabili quietanzati
e) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
f) coordinate bancarie. A soli fini statistici per il monitoraggio del Protocollo di intesa di cui in premessa, l'impresa dovrà indicare l'appartenenza alla Confederazione generale dell'industria italiana - Confindustria e sue associazioni federate o ad altra associazione di imprese. Il Ministero provvede, con cadenza mensile dalla comunicazione di ammissione al contributo di cui al successivo art. 8, alla emissione del relativi decreti di liquidazione. L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione entro sessanta giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di ammissione al contributo e tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilità generale dello Stato.
Art. 8. Procedura per l'ammissione al contributo Il Ministero assegna ad ogni domanda un numero progressivo di ricezione che ne stabilisce l'ordine d'arrivo. Entro i successivi trenta giorni una apposita segreteria tecnica, insediata presso il Ministero e coadiuvata dal supporto tecnico della Confindustria ai sensi del Protocollo d'intesa sulla certificazione ambientale di cui alle premesse, esamina la domanda e la relativa documentazione e, sulla base dell'esistenza delle condizioni richieste, ne determina l'ammissibilità. Le domande pervenute sono esaminate nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di presentazione quale risulta dal protocollo interno; eventuali integrazioni della documentazione prodotta dovranno essere fornite entro sette giorni naturali consecutivi dalla data del telegramma con cui viene avanzata la richiesta da questa amministrazione, pena lo scivolamento nell'ordine cronologico nella posizione risultante dalla data di presentazione degli elementi integrativi. La mancata presentazione degli elementi richiesti comporta l'esclusione dal contributo. Il Ministero con cadenza mensile dalla chiusura dell'istruttoria comunica ai soggetti proponenti l'esito della domanda presentata. L'esaurimento delle risorse disponibili sarà tempestivamente comunicato tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del Ministero; il Ministero provvederà a restituire la documentazione alle imprese le cui richieste non siano state soddisfatte, ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Art. 9. Controlli e sanzioni Il contributo è revocato nel caso la concessione sia avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte, false o reticenti. In caso di revoca si applica anche una sanzione secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 123/1998, art. 9. Il Ministero si riserva il diritto di effettuare controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di revoca di cui al precedente comma presso le imprese beneficiarie del contributo, ai sensi dell'art. 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, entro cinque anni dalla erogazione dello stesso. Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente Decreto è di competenza del Foro di Roma.
Art. 10. Norme di salvaguardia Le somme derivanti da rinunce o da esclusioni dovute alla mancata presentazione entro i termini fissati delle documentazioni amministrativo-contabili ovvero dovute a revoche secondo quanto disposto nell'art. 9, verranno utilizzate fino ad esaurimento per il finanziamento delle richieste ammissibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Eventuali risorse in eccesso verranno utilizzate per il finanziamento del Decreto successivo relativo all'annualità 2003.
Art. 11. Informazioni Le informazioni possono essere direttamente assunte per via informatica dal sito web: www.minambiente.it o richieste alla Direzione generale per lo sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al seguente indirizzo di posta elettronica: accordi.volontari@svs.minambiente.it
Art. 12. Pubblicità Il Ministero può dare pubblicità all'attività finanziata con il presente Decreto attraverso informazioni generali riguardanti, tra l'altro, la denominazione legale del soggetto beneficiario, gli obiettivi, il costo totale, il contributo finanziario concesso. Il presente Decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2003 Il direttore generale: Clini
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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